da radiopearl » 11/01/2021, 11:02
Sì, è possibile.
L'art. 4 della L.68/99 prevede che i datori di lavoro possano riconoscere il lavoratore divenuto inabile in costanza di rapporto, oppure già disabile prima dell'assunzione, avvenuta però non ai sensi della L.68/99. I casi di computo in costanza di rapporto previsti dall'art.4 sono i seguenti:
lavoratori divenuti inabili in costanza di rapporto di lavoro, per malattia o infortunio, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%;
lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, non assunti tramite il collocamento obbligatorio, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60% oppure con disabilità di tipo psichico o intellettivo superiore al 45% (novità introdotta dal D.lgs. 151/15).
lavoratori divenuti invalidi del lavoro in costanza di rapporto per infortunio sul lavoro o malattia professionale, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% riconosciuta dall'I.N.A.I.L. (art. 3, co.4, D.P.R. 333/00).
Nel 1° e 3° caso l'inabilità non deve essere stata determinata dall'inadempimento del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale.