da A.S. » 21/11/2020, 19:41
Ha ragione il Comune A.
La dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL del 21/05/2018 precisa infatti che: "all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità".
Io direi che un buon compromesso sarebbe fargli godere le ferie (se proprio non vuole rinunciarci) e il Comune rinunciare al preavviso, sulla base della dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 05/10/2001 nella quale è stabilito che “gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell’ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall’art. 39 del
CCNL del 06/07/1995, come sostituito dall’art. 7 del CCNL del 13/05/1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso".