da EBELLE » 11/11/2020, 15:25
Il ricevimento di un atto da parte del Comune è causa ostativa al ravvedimento, quindi la regolarizzazione doveva avvenire su iniziativa del contribuente.
D.Lgs. 18-12-1997 n. 472 - Art. 13. Ravvedimento
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
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1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento ... (quindi solo per Agenzia Entrate c'è eccezione)