da Kaleb » 09/01/2021, 11:49
Purtroppo la produzione legislativa recente ha del contraddittorio e per venirci a capo bisogna studiarsi manuali di psichiatria: da un lato il comma 844 art. 1 della legge di bilancio 2020 ti dice: """844. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalita' previste dal medesimo codice. """ (che altro non è che PagoPa), dall'altro l'impianto regolatorio attuativo e atti con valore equivalente a circolari (linee guida, specifiche tecniche, FAQ ecc..) fanno salva la deroga a PagoPa, tra le altre, consistente nel pagamento per cassa presso chi svolge funzioni di tesoriere/cassiere per l'Ente. Da un lato per pagare con PagoPa non è necessario un avviso PagoPa modello 3 (quello per i pagamenti "dovuti", attesi dall'Ente, con creazione di un documento cartaceo/digitale con i dati necessari, lo IUV e il QRcode, che pagheresti presso un qualsiasi PSP fisico o online) ma il debitore potrebbe pagare spontaneamente sul sito istituzionale dell'Ente con il modello 1 tramite carte o c/c (non c'è un documento emesso quindi neanche un pagamento atteso né lo IUV predeterminato, il tizio compila il form con pochi dati: nome, c.f., qualche elemento identificativo dell'occupazione e l'importo: nessuna ricevuta liberatoria ovviamente trattandosi di versamento spontaneo e lo IUV viene creato dal sistema successivamente). Il problema è che si sono dimenticati degli spuntisti: quegli ambulanti senza concessione formale stabile che occupano all'ultimo momento posti lasciati liberi, e ragionevolmente non hanno possibilità né di avere in mano un documento mod. 3 né di pagare sul sito al volo, né avere per forza una carta di pagamento con sé (facendosi inseguire da un addetto comunale col POS). Peraltro le istruzioni di PagoPa dicono che, sebbene non debba essere più pubblicizzato l'IBAN di tesoreria o di altro conto intestato all'Ente, nel caso in cui il debitore pagasse con modalità extra-PagoPa (es. bonifico o bollettino c.c.p.) sul conto l'Ente non potrebbe rifiutare il pagamento "augurandosi che siano sempre più residuali ed eccezionali questi casi" (cit.). D'altro canto l'art. 2-bis D.L. 193/2016 conv. in legge 225/2016 stabilisce tuttora, senza fare particolari distinzioni, che l'Ente locale riceve pagamenti sui suoi conti in più modalità (si presta a varie interpretazioni, riguarda più i concessionari esterni, ma si presta anche ad altro). Non parliamo poi degli incentivi alla domiciliazione bancaria su tutte le entrate tributarie e patrimoniali (D.L. c.d. semplificazioni), che però con PagoPa non è concepito a livello tecnico.. "quando si scherza bisogna essere seri" diceva il buon A.Sordi..