Samuele77 ha scritto:Norma (art. 33, comma 2, dl 34/2019):
Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
Domanda: viene adeguato l'importo del fondo?
Risposta: no, perché:
1) la norma dice che viene adeguato il limite e non il fondo;
2) in ogni caso non spetta alla legge aumentare o diminuire le risorse destinate al salario accessorio, perché "l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi" (art. 2 comma 3 dlgs 165/2001), e perché in coerenza con questa riserva le fonti e le modalità di alimentazione del fondo risorse decentrate sono elencate in modo tassativo ed esclusivo dall'art. 67 del ccnl 21.05.2018.
Inoltre l'adeguamento del limite ha come riferimento le variazioni dell'organico intervenute dal 20 aprile 2020 in poi, perché, come precisato nella circolare ministeriale esplicativa, anche le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale, vale a dire dal 20 aprile 2020.
Capisco.
sul fatto che si ragioni dal 20 aprile nulla questio.
Dal basso della mia poca competenza (e non dico per falsa modestia, ci capisco proprio poco) non posso che ribadire che se una norma esprime uno scopo e poi non realizzi lo scopo non hai applicato la norma.
Il limite non cambia per se stesso ma "per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite"
Faccio una domanda:" l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi" lo dice un decreto legislativo e quindi una legge sopravvenuta (di pari grado nella gerarchia delle fonti) per quali ragioni non dovrebbe avere la facoltà di introdurre delle deroghe?
E questo a maggior ragione atteso che le deroga in questione esprime, di fatto, una maggiore tutela dei lavoratori giacchè la norma dice "in aumento o in diminuzione" ma poi ci hanno spiegato che in diminuzione non si va.
Ringrazio il collega che si è espresso e tutti coloro che vorranno dare il loro contributo.
Un saluto. Giorgio