da annand1959 » 22/10/2020, 11:32
Art. 32 – Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari
Possono essere fruiti sia su base giornaliera che oraria nella misura massima di 18 ore l’anno per i rapporti di lavoro a tempo pieno e riproporzionati in caso di rapporto di lavoro part-time. Nel caso si usufruisca dell’intera giornata lavorativa l’incidenza sul monte ore totale viene stabilita convenzionalmente in 6 ore. Sono concessi, a domanda del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio. Nella richiesta deve essere espressa la motivazione, possono essere utilizzati per qualsiasi necessità personale/familiare, non devono essere documentati o comprovati. Aran precisa che sono concesse le frazioni di permesso orario superiori alla singola ora, mentre non è previsto utilizzo di frazioni orarie inferiori a una sola ora. Non possono essere cumulati nella stessa giornata con altre tipologie di permessi fruibili a ore nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti a ore. Inoltre, in caso di part-time orizzontale caratterizzato da una ridotta prestazione oraria su tutti i giorni lavorativi, vengono riproporzionate anche le 6 ore convenzionali in caso di permessi usufruiti a giornata intera.
contratto ente locale 2015 2018
saluti