da SOLVECOAGULA » 31/05/2016, 17:09
Il Tuel non parla di determinazioni di liquidazione. Però parla di atti di liquidazione che insieme all'articolo del TUEL sulle attribuzioni ai dirigenti (107), fra cui le liquidazioni, mi fanno propendere che la liquidazione senza atto, almeno negli Enti locali, non dovrebbe avere cittadinanza.
Fermo restando che va verificato cosa dice il regolamento, se nulla dice a proposito di determinazioni di liquidazione, potrebbe bastare un semplice atto. Poichè da quanto ricordo l'obbligo di rubricazione e di repertorizzazione vige solo per le determinazioni, a questo punto potrebbe esserci la scappatoia di aver compilato (a buon intenditor) un atto non repertoriato/rubricato, in virtù del fatto che non esiste un obbligo di attribuzione di numero consecutivo di protocollazione.
A questo punto avresti l'atto, anche se il mandato non avrebbe legittimità, perchè dovrebbe citare l'atto e non il contratto. Da vedere se si tratta di mancanza sanabile entro tot gg. (60?).
Quello sopra vuole essere un ragionamento di massima, la questione invade la materia sull'annullabilità di un atto (in questo caso il mandato - motivato da tutt'altro atto rispetto alla liquidazione), prova a confrontarti con qualcuno esperto in diritto amministrativo sulla questione.
Al limite puoi annuillare il mandato e riemetterlo? Avendo un atto come sopra ipotizzato, nei limiti in cui ti è consentito farlo, si tratterebbe di mero errore materiale di aver inserito un atto piuttosto che un altro in una procedura informatica. Stanchezza dei bulbi oculari, puoi dire. Errore scusabile.
L'art. 183 c. 2 verte sulla non necessità di assunzione d'impegno con atto in specifici casi, non su un automatismo relativo alle liquidazioni, che non può esserci, appunto perchè mentre l'obbligo di impegnare può discendere da atti preesistenti o leggi, la liquidazione dipende sempre da una valutazione se la controprestazione è stata eseguita a regola d'arte.