da an.bal » 26/09/2020, 20:12
Incentivi funzioni tecniche – Accordo quadro e project financing
Il Sindaco di Sorisole ha posto alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia, una richiesta di parere,
articolata in due quesiti, in merito al pagamento degli incentivi tecnici nel caso di accordo quadro, già affidato, o nella
fattispecie di un project financing.
Con deliberazione n. 110/2020/PAR del 10 settembre 2020, la Sezione evidenzia come la materia dell’incentivazione tecnica
trovi, attualmente, la sua compiuta disciplina nell’art. 113 del d.lgs. 50/2016, il quale definisce in modo tassativo le
fattispecie contrattuali nonché le attività professionali che legittimano l’erogazione degli incentivi.
Il dettato normativo richiede, altresì, ai fini dell’applicazione dell’istituto, la presenza di “uno specifico stanziamento
riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture”, nonché l’esigenza che alla base dell’affidamento vi sia una procedura
di gara.
L’accordo quadro è uno strumento negoziale, ossia una modalità di esecuzione del contratto, che si sostanzia in un accordo
tra una o più stazioni appaltanti e uno o più fornitori con cui si stabiliscono i termini e le condizioni per futuri contratti di
affidamento di beni, servizi o lavori richiesti dall’amministrazione a seconda dell’oggetto dell’accordo quadro stesso.
Ove oggetto dell’accordo quadro è una delle attività previste dal legislatore (lavori, servizi e forniture) sia stata effettuata a
monte una procedura di gara e i relativi incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato
per mezzo dell’accordo quadro in questione, il Collegio ritiene che non sussistono motivi ostativi all’applicazione dello
strumento degli incentivi anche a tale schema negoziale.
La medesima disciplina, al contrario, non trova applicazione nella fattispecie del project financing.