an.bal ha scritto:no, no.
non sono proprio d'accordo.
non scivolerei nell'errore di interpretare il lavoro agile a sensazione o secondo tutto quello che di strano si legge in rete o nelle riviste.
nella sua definizione legislativa non è espressa alcuna incompatibilità tra lavoro agile e straordinario e lo stesso vale per i buoni pasto.
cambia solamente la modalità di svolgimento.
logico che alcuni istituti perderanno di rilevanza e vedranno una modificazione quantitativa importante, ma non esistono incompatibilità originarie.
Se permetti non ragiono in base a "sensazioni" o a "quello che si legge in rete", ma valuto con la mia testa, in base alle norme di legge e di contratto collettivo.
Pensare ad un "rientro pomeridiano" in un’attività slegata dal tempo e dallo spazio, oltre ad essere una contraddizione in termini, è profondamente in contraddizione con le caratteristiche dello smart working (che tieni presente non è telelavoro, ma come dicevo attività per obiettivi in cui non c'è un debito orario), caratteristiche che sono ribadite in tutte le fonti ufficiali che parlano di smart working (vedi ad esempio le Linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, approvate con direttiva della Presidenza del Consiglio n. 3/2017). Non ha proprio senso parlare di lavoro straordinario quando non c'è nemmeno un orario ordinario da assolvere, dato che l'orario di lavoro straordinario è definito come un prolungamento della prestazione lavorativa oltre l'orario normale di lavoro (articolo 2108 del codice civile).
Nemmeno i buoni pasto o la mensa sono compatibili con lo SW, e sull'incompatibilita tra smart working e buoni pasto ti ha già risposto il Tribunale di Venezia con decreto 8 luglio 2020, n. 3463: "
I buoni pasto non sono dovuti al lavoratore in smart working e di conseguenza la mancata corresponsione degli stessi non doveva essere oggetto di contrattazione e confronto con le sigle sindacali. D'altro canto è anche difficile ipotizzare quale potrebbe essere l'esito di tale confronto: se i buoni pasto non spettano, non possono erogati e l'atto del Comune con cui se ne sospende l'erogazione al lavoratore in smart working è sostanzialmente un atto "necessitato".
Peraltro basterebbe leggere gli articoli 45 e 46 del CCNL 14.09.2000, per arrivare a questa conclusione. Queste disposizioni danno agli enti la facoltà (non l’obbligo) di istituire la “mensa aziendale”. L'istituzione della mensa è consentita per dar modo ai dipendenti di rifocillarsi nel corso dell’obbligatoria pausa per il recupero psicofisico connessa alla prosecuzione pomeridiana del lavoro diurno, nella medesima sede di lavoro. La mensa è istituita per chi non abbia la possibilità di mangiare e trascorrere la pausa a casa propria.