PERGOLESI ha scritto:Gentili colleghi, chiedo il vostro intervento per sapere come vi siete comportati nella determinazione delle capacità assunzionali, alla luce di una circolare che pur firmata non è stata pubblicata.
L'avete comunque considerata oppure no?
Nel caso in cui un ente si trovi tra le due fasce, siete d'accordo che la verifica dell'incidenza delle spese di personale sulle entrate dopo le nuove assunzioni sia fatta sul rendiconto 2019? (calcolo capacità su rendiconto 2018 e verifica incidenza dopo assunzioni su rendiconto 2019). Spero di aver esposto chiaramente il quesito.
Spero nelle vostre risposte.
Grazie
Ciao
sei stato chiaro/a.
A parere mio la verifica del rapporto ai fini della collocazione nelle tre fasce si calcola oggi sulla base dell'ultimo rendiconto approvato ad oggi, che quindi oggi dovrebbe essere il 2019.
A parere mio si deve basare sull'ultimo rendiconto approvato anche la verifica del rapporto ai fini del rispetto della soglia superiore (comuni virtuosi) e ai fini del non superamento del rapporto registrato nell'ultimo rendiconto (in questo senso Corte Conti Emilia Romagna).
In base all'art. 5 del DM 17.03.2020, l'incremento percentuale di spesa consentito dalla tabella 2 agli enti virtuosi si calcola sempre sulla base del rendiconto 2018.
Per quanto riguarda la verifica di sostenibilità nel caso degli enti virtuosi, a mio modesto parere, va verificata anche sul 2020 e successivi, sulla base dei dati del bilancio di previsione. Quindi a mio parere gli enti virtuosi dovrebbero anche verificare che l'incremento di spesa di personale teoricamente consentito sulla base del rendiconto, non comporti il superamento della soglia di cui alla tabella 1 nell'anno in cui si verificano le assunzioni che causano questo incremento (cioè nell'anno in cui la ulteriore capacità viene spesa), e, tendenzialmente e prospetticamente, negli anni successivi.