da lucio guerra » 23/07/2020, 21:38
Il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (30 settembre 2020), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali. Ciò in virtù:
- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento