da lucio guerra » 21/05/2020, 14:22
Art. 177
Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
Gli stabilimenti balneari a fine di lucro vanno accatastati in D/8.
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
D/2 - ALBERGHI E PENSIONI
- Villaggi turistici;
- case di riposo o pensionati per anziani;
- locande.
AGRITURISMO sono in categoria D/10
Tutte le altre tipologie possono essere anche in categoria “A” quindi sarà da verificare l’effettivo utilizzo
Insomma, il solito caos