da MICOL » 30/04/2020, 14:15
Uno dei principali dubbi operativi riguarda la possibilità di corrispondere i compensi per
il lavoro straordinario, prestato ai sensi dell’art. 115 del D.L. n. 18/2020, anche al personale
di polizia locale titolare di incarico di posizione organizzativa.
A tale proposito, richiamiamo innanzitutto la disciplina contrattuale di riferimento:
l’art. 39, comma 2, CCNL 14/9/2000, come integrato dall’art. 16 CCNL 5/10/2001,
prevede che, in caso di consultazioni elettorali o referendarie, gli enti provvedono a
calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario anche per il
personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative; tali risorse
vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della
retribuzione di risultato e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo
dalla valutazione;
l’art. 40 del CCNL 22/01/2004 prevede che le risorse finanziarie formalmente assegnate
agli enti, con i provvedimenti adottati per far fronte elle emergenze derivanti da calamità
naturali, per remunerare prestazioni straordinarie del personale, possono essere utilizzate,
per le medesime finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità di
una posizione organizzativa;
l’art. 18 del CCNL 21/05/2018 prevede che ai titolari di posizione organizzativa, di cui
all’art. 14, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati
anche i seguenti trattamenti accessori:
…….
c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del
14/09/2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione
delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti
istituzionali e nei limiti delle stesse;
……
e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 del
CCNL del 22/01/2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell’ambito delle risorse
finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze
derivanti da calamità naturali;
………………..;
Osserviamo che il citato art. 40 del CCNL 22/01/2004, diversamente dall’esaminato art. 14,
comma 2, del CCNL 1/4/1999, circoscrive la portata di tale disposizione alle sole “calamità
naturali” (senza contemplare anche il caso di “eventi eccezionali”).
Evidenziamo che l’Aran, rispetto alla possibilità di estendere tale ambito applicativo anche
ad altre fattispecie, oltre alle calamità naturali, anch’esse finanziate con specifiche risorse
esterne, si era espressa con l’orientamento applicativo RAL_1978 come segue: “Si ritiene
utile precisare che, in base alla precisa formulazione testuale dell’art. 40 del CCNL del
22/01/2004 (Le risorse finanziarie formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti
adottati per far fronte elle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare
prestazioni straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per le medesime finalità,
anche a favore del personale incaricato della responsabilità di uno posizione
organizzativa), la liquidazione anche a favore dei titolari di posizione organizzativa dei
compensi per prestazioni di lavoro straordinario connesse alle emergenze derivanti da
calamità naturali è possibile solo nel caso in cui un ente riceva specifiche risorse
finanziarie, formalmente assegnate da enti diversi (Stato o Regione), sulla base della
vigente legislazione in materia, con i provvedimenti adottati per far fronte alle suddette
calamità naturali.
Conseguentemente, devono ritenersi escluse da tale possibilità tutte le altre fattispecie
non espressamente e formalmente riconducibili a quelle considerate dalla disciplina
contrattuale….”.
Pertanto, allo stato attuale e fatti salvi eventuali diversi chiarimenti in merito, riteniamo
che lo straordinario ex art. 115 del D.L. n. 18/2020 non possa essere riconosciuto anche ai
dipendenti di Polizia Locale titolari di posizione organizzativa.
qui si dice di no