CORONAVIRUS e sospensione termini proc.ti amministrativi

CORONAVIRUS e sospensione termini proc.ti amministrativi

Messaggioda SOLVECOAGULA » 13/03/2020, 20:25

Buongiorno
come da titolo, emerge qualche dispositivo nei decreti legati all'emergenza corona che sospenda i termini dei procedimenti amministrativi in generale?
Ho letto di quelli legati a procedimenti particolari, condotti dalla polizia, per es...

C'è qualcosa per i procedimenti in generale?


Il mio caso concerne una richiesta da parte di un richiedente autorizzazione a cui il mio Ente ha inviato un preavviso di diniego ex art. 10bis 241/90, e oltre ai 10 giorni per legge, ne chiede altri 15 per emergenza coronavirus.

Grazie per qualsiasi aiuto.
SOLVECOAGULA
 
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Re: CORONAVIRUS e sospensione termini proc.ti amministrativi

Messaggioda Kaleb » 14/03/2020, 22:17

Nella pletora di decreti non sempre coordinati non è facile orientarsi, ma mi sentirei di escludere una sospensione di termini della legge 241/90 o una rimessione in termini, anche per caso fortuito o forza maggiore, tranne quanto prevede l'art. 21-quater. Bisogna vedere se il decreto di domani fornirà qualche novità (ho seri dubbi).
Kaleb
 
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Re: CORONAVIRUS e sospensione termini proc.ti amministrativi

Messaggioda SOLVECOAGULA » 15/03/2020, 15:51

Kaleb ha scritto:Nella pletora di decreti non sempre coordinati non è facile orientarsi, ma mi sentirei di escludere una sospensione di termini della legge 241/90 o una rimessione in termini, anche per caso fortuito o forza maggiore, tranne quanto prevede l'art. 21-quater. Bisogna vedere se il decreto di domani fornirà qualche novità (ho seri dubbi).


Intanto grazie.
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Re: CORONAVIRUS e sospensione termini proc.ti amministrativi

Messaggioda SOLVECOAGULA » 15/03/2020, 16:13

Scusa se approfitto della generosità...
E' stato emesso un preavviso di diniego ex art. 10 bis ad una richiesta di idoneità di funzionamento struttura socioassistenziale.
Il soggetto presentante l'istanza ha chiesto, per motivi legati al coronavirus, una estensione dei 10 giorni per presentare controdeduzioni a + 15 gg, dunque insieme 25.

I motivi addotti sono tutti a mio avviso insussistenti, visto che non si è fermato il mondo e non vi sono impedimenti a curare i propri affari a distanza e via PEC e internet; l'unico davvero fondato potrebbe essere il non poter interloquire fisicamente con il proprio legale, ma non parliamo di cose ultraconfidenziali per cui sarebbe strettamente necessario un dialogo a contatto...

Ad ogni modo la dottrina interpreta i 10 giorni come non perentori, dunque l'interessato potrebbe presentare le proprie controdeduzioni documentali anche dopo i 10 gg, purchè entro i termini di adozione del provvedimento finale - anche se questo lo pone in una dimensione di incertezza, ovvero di dipendenza dal fatto se l'Ente, scaduti i 10 gg, sarà veloce o meno ad emettere il provvedimento finale confermativo-negativo.

Per ciò che concerne il 21 quater, mi sembra di capire che esso conduca l'Ente a non considerare la richiesta di prolunare i 10 giorni ex art. 10bis, bensì di emettere comunque il provvedimento finale una volta passati i 10 giorni (a meno che non vengano prodotti elementi controdeduttivi vittoriosi sulle motivazioni del preavviso di diniego - ne dubito...)...
Se ci fossero davvero gli elementi per la sospensione per gravissimi motivi, chiedo: la sospensione necessita di una richiesta specifica posteriore al provvedimento finale, a cui si risponde con uno specifico atto di sospensione, o può essere inserita nello stesso provvedimento?
E soprattutto: il 21 quater viene in considerazione anche per provvedimenti di esito negativo di rilascio autorizzazioni/idoneità richieste (è stata chiesta una idoneità di funzionamento struttura socioassistenziale e si è per ora preavvisato ex art. 10bis il diniego).

Sarebbe un po' paradossale sospendere gli effetti in questo caso che è diverso del dare più tempo alla controparte per organizzarsi (per es. perchè un incendio ha devastato il luogo della conservazione delle fonti documentali dei suoi interessi...).



Grazie.
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Re: CORONAVIRUS e sospensione termini proc.ti amministrativi

Messaggioda Kaleb » 15/03/2020, 16:53

Da indiscrezioni della stampa mi pare di capire che non ci saranno sospensioni di termini di alcun tipo (ad eccezione di documenti di identità, riconoscimento, tassazione, mutui per alcuni ecc..): se i nostri adempimenti verso le PP.AA. centrali non vengono congelati direi che non vengono sospesi neanche gli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
La domanda è: in assenza di un provvedimento autorizzatorio in senso positivo possono provvisoriamente svolgere l'attività a cui prelude l'autorizzazione? Il diniego è motivato dal fatto che mancano i requisiti sostanziali indispensabili per svolgere l'attività e che non potrebbero in alcun caso essere soddisfatti neanche con il trascorrere di un tempo ragionevolmente breve (es. materiale recupero di documenti fondanti la loro supposta idoneità già in possesso del soggetto ma fisicamente distanti dalla sede o dallo studio del professionista non raggiungibili per effetto della decretazione sul coprifuoco)? In caso affermativo alla prima e negativo alla seconda domanda può avere senso attendere informalmente qualche giorno, senza formalizzarlo, se sei ancora nei termini per la conclusione del procedimento amministrativo; altrimenti c'è da dire che non ci sono giustificazioni ad attendere: dovessero produrre la documentazione mancante in un tempo successivo presenteranno una nuova istanza da zero e il procedimento sarà ex novo.
La sospensione ex art. 21-quater sospende l'efficacia ed esecutività di un provvedimento già emesso, ma ha un senso solo se prefigura la ragionevole possibilità di emettere un provvedimento di secondo grado (revoca, modifica, annullamento, ecc..).
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Re: CORONAVIRUS e sospensione termini proc.ti amministrativi

Messaggioda SOLVECOAGULA » 15/03/2020, 17:14

Kaleb ha scritto:Da indiscrezioni della stampa mi pare di capire che non ci saranno sospensioni di termini di alcun tipo (ad eccezione di documenti di identità, riconoscimento, tassazione, mutui per alcuni ecc..): se i nostri adempimenti verso le PP.AA. centrali non vengono congelati direi che non vengono sospesi neanche gli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
La domanda è: in assenza di un provvedimento autorizzatorio in senso positivo possono provvisoriamente svolgere l'attività a cui prelude l'autorizzazione? Il diniego è motivato dal fatto che mancano i requisiti sostanziali indispensabili per svolgere l'attività e che non potrebbero in alcun caso essere soddisfatti neanche con il trascorrere di un tempo ragionevolmente breve (es. materiale recupero di documenti fondanti la loro supposta idoneità già in possesso del soggetto ma fisicamente distanti dalla sede o dallo studio del professionista non raggiungibili per effetto della decretazione sul coprifuoco)? In caso affermativo alla prima e negativo alla seconda domanda può avere senso attendere informalmente qualche giorno, senza formalizzarlo, se sei ancora nei termini per la conclusione del procedimento amministrativo; altrimenti c'è da dire che non ci sono giustificazioni ad attendere: dovessero produrre la documentazione mancante in un tempo successivo presenteranno una nuova istanza da zero e il procedimento sarà ex novo.
La sospensione ex art. 21-quater sospende l'efficacia ed esecutività di un provvedimento già emesso, ma ha un senso solo se prefigura la ragionevole possibilità di emettere un provvedimento di secondo grado (revoca, modifica, annullamento, ecc..).


E' chiaro. Nuovamente ringrazio.
Buona continuazione.
SOLVECOAGULA
 
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Re: CORONAVIRUS e sospensione termini proc.ti amministrativi

Messaggioda Kaleb » 18/03/2020, 19:46

Novità: sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi .. vedi art. 103 D.L. 17 marzo 2020, n. 18... :roll:
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Re: CORONAVIRUS e sospensione termini proc.ti amministrativi

Messaggioda SOLVECOAGULA » 18/03/2020, 21:34

Kaleb ha scritto:Novità: sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi .. vedi art. 103 D.L. 17 marzo 2020, n. 18... :roll:



Visto oggi, ti ringrazio.
Mi confermi che in relazione al preavviso di diniego che ti menzionavo, emesso il 12 marzo (che porterebbe al 22 la scadenza dei 10 giorni per le controdeduzioni ex art. 10bis) esso va, a fronte della norma citata, così declinato:

- si porta al 15 aprile la partenza dei 10 giorni, ovvero come se il preavviso fosse stato emesso il 15 aprile.
- 15 aprile + 10 giorni a favore del privato = scadenza 25 aprile.

Concordi?
Grazie!
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Re: CORONAVIRUS e sospensione termini proc.ti amministrativi

Messaggioda Kaleb » 19/03/2020, 1:13

Direi di sì, da quanto si capisce si congelano tutti i termini, sia quelli in capo alla P.A. sia quelli dei privati nel procedimento amministrativo, per cui io intendo che non decorrano mai nel corso del periodo di sospensione legale fin dall'inizio. P.S. fatto male anche questo articolo comunque..
Kaleb
 
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Re: CORONAVIRUS e sospensione termini proc.ti amministrativi

Messaggioda SOLVECOAGULA » 19/03/2020, 11:00

Kaleb ha scritto:Direi di sì, da quanto si capisce si congelano tutti i termini, sia quelli in capo alla P.A. sia quelli dei privati nel procedimento amministrativo, per cui io intendo che non decorrano mai nel corso del periodo di sospensione legale fin dall'inizio. P.S. fatto male anche questo articolo comunque..


Grazie, gentilissimo.
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