da SOLVECOAGULA » 15/03/2020, 16:13
Scusa se approfitto della generosità...
E' stato emesso un preavviso di diniego ex art. 10 bis ad una richiesta di idoneità di funzionamento struttura socioassistenziale.
Il soggetto presentante l'istanza ha chiesto, per motivi legati al coronavirus, una estensione dei 10 giorni per presentare controdeduzioni a + 15 gg, dunque insieme 25.
I motivi addotti sono tutti a mio avviso insussistenti, visto che non si è fermato il mondo e non vi sono impedimenti a curare i propri affari a distanza e via PEC e internet; l'unico davvero fondato potrebbe essere il non poter interloquire fisicamente con il proprio legale, ma non parliamo di cose ultraconfidenziali per cui sarebbe strettamente necessario un dialogo a contatto...
Ad ogni modo la dottrina interpreta i 10 giorni come non perentori, dunque l'interessato potrebbe presentare le proprie controdeduzioni documentali anche dopo i 10 gg, purchè entro i termini di adozione del provvedimento finale - anche se questo lo pone in una dimensione di incertezza, ovvero di dipendenza dal fatto se l'Ente, scaduti i 10 gg, sarà veloce o meno ad emettere il provvedimento finale confermativo-negativo.
Per ciò che concerne il 21 quater, mi sembra di capire che esso conduca l'Ente a non considerare la richiesta di prolunare i 10 giorni ex art. 10bis, bensì di emettere comunque il provvedimento finale una volta passati i 10 giorni (a meno che non vengano prodotti elementi controdeduttivi vittoriosi sulle motivazioni del preavviso di diniego - ne dubito...)...
Se ci fossero davvero gli elementi per la sospensione per gravissimi motivi, chiedo: la sospensione necessita di una richiesta specifica posteriore al provvedimento finale, a cui si risponde con uno specifico atto di sospensione, o può essere inserita nello stesso provvedimento?
E soprattutto: il 21 quater viene in considerazione anche per provvedimenti di esito negativo di rilascio autorizzazioni/idoneità richieste (è stata chiesta una idoneità di funzionamento struttura socioassistenziale e si è per ora preavvisato ex art. 10bis il diniego).
Sarebbe un po' paradossale sospendere gli effetti in questo caso che è diverso del dare più tempo alla controparte per organizzarsi (per es. perchè un incendio ha devastato il luogo della conservazione delle fonti documentali dei suoi interessi...).
Grazie.