Limitazioni di spesa di cui all'art.6 comma 1 del D.L. 65/89

Limitazioni di spesa di cui all'art.6 comma 1 del D.L. 65/89

Messaggioda Don Zauker » 23/05/2019, 9:38

L'articolo 6 comma 1 del Decreto Legge n°65 del 2 marzo 1989 (convertito con Legge n°155 del 26/04/1989) dispone quanto segue:
"Nel primo semestre di ciascun esercizio le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono assumere impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto. Non soggiacciono a detta limitazione gli impegni il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtu' di legge, di accordi internazionali o comunitari nonche' di contratti o convenzioni, e tutti i casi in cui le modalita' di esecuzione della spesa ((, anche ai fini del rispetto dei termini di pagamento,)) risultino in contrasto con il principio di cui al presente comma. Nel suddetto limite massimo del 50 per cento sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari a carico dell'esercizio stesso"

Vorrei sapere se nei vostri enti è prassi rispettare questa norma oppure no.. :D ...... :| .
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Re: Limitazioni di spesa di cui all'art.6 comma 1 del D.L. 6

Messaggioda AsproMonte » 23/05/2019, 11:10

Mi ricorda tanto la regola da rispettare in caso di esercizio provvisorio :?
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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Re: Limitazioni di spesa di cui all'art.6 comma 1 del D.L. 6

Messaggioda mcmurtry » 23/05/2019, 14:45

La norma è formalmente in vigore non essendo mai stata abrogata.

Tuttavia già il "vecchio" D.Lgs. 77/1995, all'articolo 123, comma 2, ancora in vigore, nel riformare la contabilità degli enti locali precisava che "Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente decreto legislativo"

La contabilità del D.Lgs. 77/1995, poi trasfusa nel D.Lgs. 267/2000, risulta, come è noto, ulteriormente riformata dal D.Lgs. 118/2011.

Quanto sopra, unito alla vigenze della disciplina di finanza pubblica variamente declinata nei singoli anni, porta, a mio avviso, a considerare superata la norma, anche se alcuni enti continuano ad applicarla.

Di tale idea, prima del D.Lgs. 118/2011, sembrava essere anche la sezione di controllo dell'Emilia-Romagna della Corte dei conti con la deliberazione di cui al seguente link:
http://www.corteconti.it/export/sites/p ... 8_2007.pdf
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Re: Limitazioni di spesa di cui all'art.6 comma 1 del D.L. 6

Messaggioda Don Zauker » 25/05/2019, 10:13

Grazie per il contributo.
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