spartk ha scritto:ringrazio, ma qui i pareri personali non contano. la domanda è chiara, se una norma prevede "non inferiore a 30 minuti" è legittimo, senza alcuna motivazione specifica, imporre 50 minuti? se è illegittimo, come si può intervenire?
La norma (CCNL 21/5/2018 Art. 26) come dici anche tu prevede il diritto ad una pausa di
almeno 30 minuti, perciò una pausa di 50 minuti è legittima. Tieni anche presente che l'orario di lavoro dei dipendenti, nel rispetto della Legge e dei CCNL, è funzionale all'orario di erogazione dei servizi che è stabilito dal Sindaco (art. 50 Dlgs 267/2000)
Per rispondere alla tua domanda:
premesso che l'orario di lavoro con pausa di 50 minuti (in quanto non inferiore a 30) a mio parere rispetta sia le norme contrattuali che legislative in materia di orario di lavoro (CCNL 2016/2018, D.Lgs. 66/03 e Direttiva 2003/88/CE), l'unica strada percorribile secondo me è la ricerca di un accordo sindacale sull'articolazione dell'orario di lavoro.
La RSU potrebbe attivare una procedura di "confronto" su tale materia (art.5 CCNL) oppure in sede di contrattazione decentrata concordare (Art. 7 lett. p) "i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;"