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Meritano un approfondimento specifico le modifiche che sono intervenute (con l'articolo 23 bis della nuova disciplina introdotta dall'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014) all’art. 33 del Codice degli appalti per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture , da parte di tutti i comuni non capoluogo di province (e non più soltanto i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) attraverso modalità di aggregazione: mentre il decreto legge 66/2014 prevedeva l’immediata operatività delle previsioni ivi stabilite, nel corso della conversione il legge 114/2014,
 i termini sono stati prorogati ed entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto  all'acquisizione  di  lavori. L’art. 33 (Appalti  pubblici  e  accordi  quadro  stipulati   da   centrali   di Committenza) del d. lgs. 163/2006 come modificato da ultimo dalla legge 114/14 stabilisce al comma 3-bis 
che i   Comuni   non   capoluogo   di   provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle  unioni dei comuni, ove esistenti, o costituendo un  apposito  accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti  uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore  o alle province, ai  sensi  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56.  In alternativa, gli stessi  Comuni  possono  acquisire  beni  e  servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto  gestiti  da  Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.Si stabilisce che, dal 1° gennaio 2015, L'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture (ora, come detto precedentemente, l’Autorità nazionale anticorruzione) 
non rilascerà il  codice identificativo  gara  (CIG)  ai  comuni  non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in  violazione  degli  adempimenti  previsti  dal  presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre  dal  terzo  anno  successivo  a  quello  di istituzione.  
Una deroga è prevista per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti che  possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (differentemente da quanto era stato previsto dal precedente decreto legge che inibiva questa possibilità).