http://www.corteconti.it/export/sites/p ... 7_qmig.pdf
P.Q.M.
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione di regionale di controllo per l’Emilia-Romagna con la deliberazione n. 118/2016/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:
“Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”.
Una considerazione:
Ma se il nuovo incentivo, a differenza di quello previsto dall'art. 92 del D.lgs 163/2006 (ora abrogato), rientra nel tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), la Corte dei conti ha deliberato la non applicabilità della norma?