da TRIBUTI ASCIANO » 26/01/2015, 13:42
I terreni agricoli del mio comune sono stati esentati fino al 2013, ora i terreni pagheranno perché il comune è classificato nell'elenco Istat nm.
L'aliquota da applicare secondo voi quale è?
Io fino ad ora ho interpretato, leggendo la norma con il rimando al comma 6 dell'art.13 del dl 201/2011, che è al 1,06 per cento (nella delibera aliquote ho chiaramente specificato la mia aliquota ordinaria da applicare a tutto cio' che non è abitazione principale), ma leggendo alcune interpretazioni mi sorge il dubbio, Voi che ne pensate? .
Riporto il dispositivo della mia delibera pubblicata a luglio 2014 quando i terreni agricoli nel mio comune erano esenti, visto che la nuova norma non era uscita:
D E L I B E R A
1) Di determinare le aliquote di legge stabilite per l’imposta municipale propria per l’anno 2014 come segue:
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote %
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie
di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni___________ 1,06
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze _________________ 0,35
2) di prendere atto che, come da regolamento comunale,:
a) l’aliquota dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate unitamente alle pertinenze;
b) la misura della detrazione per “abitazione principale”, e per le relative pertinenze, è pari ad euro 200,00;
3) di trasmettere, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;"
Preciso che nella premessa ho scritto:
"DATO ATTO CHE:
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Asciano in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993; "