da Gencu » 04/02/2016, 9:40
Il problema pratico è il seguente:
I pagamenti avvenuti al 5° o al 60° giorno dalla notifica o contestazione dell'illecito cfr art. 202 CdS.
Per i pagamenti in generale è giusto ricordare che l'art. 1182 c. 3 del C.C. prevede che per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico si intende effettuato nel momento in cui la somma rientra nella disponibilità dell'ente creditore.
E quindi bisogna considerare la "data di regolamento" e non quella di "ordine", e solitamente per i pagamenti elettronici (Carta di Credito, Internet Banking, Bancomat) la data di regolamento è almeno differita di un giorno rispetto a quella di ordine.
L'esempio pratico è il seguente:
Cittadino X effettua pagamento al 5° giorno (data ordine) con modalità elettronica di una sanzione per divieto di sosta usufruendo dello scontro del 30% pari ad euro 28,70 ì, la somma sarà disponibile nelle casse dell'ente al 7°giorno (data regolamento), stando all'applicazione puntuale della normativa si dovrà chiedere al cittadino la differenza di 12,30 euro.
Stesso discorso vale per i pagamenti effettuati al 60° giorno dove però in questo caso, facendo sempre l'esempio del divieto di sosta:
Cittadino X paga al 60° giorno (data di ordine) con modalità elettronica una somma per il divieto di sosta pari ad euro 41,00. La somma sarà disponibile (data regolamento) per l'ente creditore dopo 1 giorno (61° giorno) si dovrà richiedere al cittadino la differenza di 41,00 euro
Purtroppo la vedo una cosa che è solo contro i cittadini ma è giusta l'interpretazione? E in caso di inerzia da parte del Dirigente è possibile rischiare un danno erariale?
Grazie ancora per la disponibilità nello sciogliere questa matassa italica.