da Samuele77 » 02/02/2016, 19:18
Adesso, secondo il portale mobilità, anche gli enti di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 14 settembre 2015 appartenenti alle regioni che hanno già ricollocato tutto il personale eccedentario delle province devono inserire nel portale l'offerta di mobilità, e devono anche sbrigarsi a farlo entro il 12 febbraio.
Questo, secondo il portale, sarebbe un effetto del comma 397 della legge di stabilità 2016.
Ora: gli enti di cui all'articolo 5, comma 1, del DM, sono anche i Comuni (quel comma cita, oltre agli enti del SSN, anche gli “enti locali”).
Tuttavia, se si va a leggere il comma 397, si vede che assegna l'obbligo di assorbire le eccedenze della CRI solamente agli enti del SSN (“Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI”).
Faccio notare che se io, Comune di una Regione che ha già assorbito i sovrannumeri delle Province, provo ad accedere alla compilazione dell'offerta di mobilità nel portale, vedo che continua ad essere bloccata (“Programmazione ricollocamento personale in mobilità non disponibile")....
Riporto di seguito la sequenza delle notizie messe in evidenza dal portale mobilità. A mio parere queste istruzioni operative contraddicono le norme di legge che dovrebbero attuare.
News del 19 novembre 2015:
"Le regioni Emilia Romagna, Veneto e Marche hanno indicato di procedere direttamente al ricollocamento di tutto il personale interessato dai processi di mobilità dei rispettivi enti di area vasta. "
News dell'11 dicembre 2015:
"Nel caso in cui le regioni abbiano provveduto al collocamento diretto di tutto il personale individuato come soprannumerario dalle città metropolitane e dagli altri enti di area vasta, nel rispettivo ambito territoriale, ed abbiano inserito le relative informazioni nel Portale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DM 14 settembre 2015, non è necessario per le amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, dello stesso DM, compilare le schede di rilevazione dei fabbisogni (step 6, 7 e 8). "
News del 2 febbraio 2016:
" Per effetto dell’articolo 1, comma 397, della legge 208/2015, la ricollocazione del personale della Croce Rossa Italiana è possibile anche nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 14 settembre 2015.
Per la predisposizione dell’offerta di mobilità nei confronti del predetto personale della CRI, è resa visibile la relativa domanda di mobilità.
Ne consegue che anche per le regioni che hanno provveduto al collocamento diretto di tutto il personale individuato come soprannumerario dalle città metropolitane e dagli altri enti di area vasta, le amministrazioni di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 14 settembre 2015 sono tenute a compilare le schede di rilevazione dei fabbisogni (step 6, 7 e 8). "
"La funzionalità che consente di rilevare l’offerta di mobilità, ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 14 settembre 2015, sarà disattivata alle ore 24,00 del 12 febbraio 2016."