(art. 8, comma 7 d.lgs. n. 81/2015)
7. Il lavoratore puo' chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purche' con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro e' tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
Caso concreto: una dipendente ha ancora tre mesi di congedo parentale residuo. Se scegliesse di chiedere il part time al 50% nei limiti del congedo ancora spettante, per quanto tempo ne avrebbe diritto? Per tre mesi ( allora il vantaggio sarebbe che percepisce il 20% in più di stipendio rispetto al congedo parentale ma lavorando 18 ore )? Oppure, in caso di part time al 50%, per sei mesi, in quanto se ha ancora tre mesi interi di congedo parentale sono pari a sei mesi al 50% ( e qui il vantaggio mi pare più consistente, se non altro in ragione della maggior durata )?
Grazie e cordiali saluti