...Possibile mai ogni volta che si chiede di supportate un dubbio associandolo ad un riferimento normativo cala il silenzio?....
non commento tale affermazione in quanto sono veramente stanco di questi atteggiamenti
ti rispondo .... ma personalmente per l'ultima volta ... per i riferimenti normativi puoi trovare riscontro in altri siti più specializzati .. grazie
per ora ti segnalo questo .. spero che i riferimenti di legge siano esaurienti ... poi paolo magari approfondirà
http://www.brocardi.it/codice-civile/li ... rt817.htmlDispositivo dell'art. 817 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO TERZO - Della proprietà → Titolo I - Dei beni (artt. 810-831) → Capo I - Dei beni in generale → Sezione II - Dei beni immobili e mobili
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole (1) a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La destinazione (2) può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale (3) sulla medesima (4).
Note
(1) La destinazione deve essere caratterizzata dal requisito della durevolezza, intesa nel senso che, pur non essendo necessarie la perpetuità e la permanenza, il rapporto pertinenziale non può essere nè occasionale nè temporaneo.
(2) La pertinenza è caratterizzata dall'oggettiva destinazione di una cosa a servizio od ornamento di un'altra e dalla volontà, del titolare della cosa principale (o di altro legittimato) orientata alla costituzione di un rapporto di complementarità e strumentalità tra le cose. Molto dibattuta è la questione relativa alla destinazione a pertinenza, si discuta cioè se essa può essere attuata dal proprietario di entrambe le cose, o dal solo proprietario della cosa principale. I giudici ritengono che la destinazione a pertinenza possa essere impressa solo da chi è proprietario o titolare di un diritto reale su entrambe le cose (v. art. 819 del c.c.).
(3) La giurisprudenza e la dottrina hanno ricompreso nel novero di soggetti legittimati a dar vita ad un rapporto pertinenziale anche i titolari di servitù personali e il possessore (1141).
(4) Vedasi a questo proposito l' art. 26 u.c. della l. 1985, n. 47, il quale prevede che gli spazi deputati a parcheggio di cui all'art. 18 della l. 1967, n. 765 sono pertinenze delle abitazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818, 819 del codice civile. Su tale questione cfr. anche art. 41 sexies, l. 1942, n. 1150, nonché la l. 1989, n. 122.