da lucio guerra » 14/03/2015, 19:47
TARI (nel caso di modifica tariffe)
- approvare entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione
- inviare deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
TASI
(in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente)
SOSTITUITO IN SEDE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 16 DEL 06.03.2014 (DL TASI) – 1^ lettura Camera
688. ………………………………Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
IMU
(In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente)
INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DL N. 35 DEL 8 APRILE 2013
13-bis. …………………Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.