RUGGIERO ha scritto:Dunque, tempo fa ho affrontato una situazione in parte simile.
Per usufruire dei benefici il lavoratore ne deve fare richiesta.
Nel mio caso però si trattava di una lavoratrice, cieca dalla nascita, che aveva iniziato l'esperienza lavorativa nel 1982 già come centralinista cieca in un ente locale. Insomma non aveva ricongiunzioni.
Comunque ti segnalo il seguente link http://www.superabile.it/web/it/communi ... 66293.html
Sperando che tu possa ricavarne informazioni utili.
Ruggiero
RUGGIERO ha scritto:Ciao e scusami per il ritardo,
Per quanto riguarda la pensione anticipata non mi risulta che ci siano differenze. L'anzianità contributiva è la stessa: attualmente 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne. Ovviamente per le persone cieche c'è il beneficio dei 4 mesi all'anno di contributi figurativi.
Per la pensione di vecchiaia le cose sono un po' più complicate. Innanzitutto, i limiti di età sono diversi tra settore privato e quello pubblico.
Rimanendo nel settore pubblico: per il personale non vedente degli enti locali il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia è identificato con il limite anagrafico per la permanenza in servizio stabilito dai regolamenti organici dei singoli enti in vigore al 31/12/1992 (con un minimo di 15 anni di contributi), altrimenti il limite è di 65 anni (sia per gli uomini che per le donne); per i dipendenti delle amministrazioni statali il requisito è di 65 anni (art. 4 DPR n. 1092/1973), valevole sia per gli uomini che per le donne. Inoltre, troverebbe applicazione ancora la finestra mobile di 12 mesi. Questo significa che chi raggiunge i requisiti di maggior favore dovrà aspettare la decorrenza del pensionamento dopo 12 mesi. Durante il periodo di attesa tra il momento in cui vengono raggiunti i requisiti ed il momento in cui si comincia a percepire l’assegno di pensione, i lavoratori non vedenti restano in servizio con onere contributivo in capo al datore di lavoro, utile ad arrotondare la misura della pensione.
Queste notizie le ho trovate in una circolare dell'Unione ciechi, N.10, Prot. 606/2014-01-14.
Ti consiglio, comunque, di verificare bene, non vorrei che qualcosa fosse cambiato.
Ruggiero
gsalurso ha scritto:la maggiorazione non puoi inserirla di tua iniziativa. il dipendente deve fare richiesta all'INPS che provvederà a riconoscere e quantificare il beneficio.