da Paolo Gros » 06/08/2015, 9:26
L’art. 540, secondo comma, del codice civile, così come modificato dalla L. 19.05.1975 n.151, dispone che: “Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.
ora e' palese che nel caso non si trattasse della casa di abitazione per cui rientra nella normale successione che pero' a riguardo :
pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n.4847/2013)
La sentenza delle Sezioni Unite - la n. 4847 del 27 febbraio 2013 - riconosce in favore del coniuge i diritti di abitazione ed uso nella successione legittima in virtù di due considerazioni:
1) la ratio della norma risiede nella tutela del superstite, il quale, in considerazione della stabilità delle sue abitudini di vita, subirebbe un ulteriore danno psicologico e morale qualora, dopo il decesso del coniuge, fosse costretto a cambiare alloggio. Evidentemente il danno che si arrecherebbe al coniuge superstite sarebbe identico tanto se si versasse in ipotesi di successione necessaria, quanto in quella di successione legittima;
2) l’art. 540 comma 2 c.c. trova applicazione anche qualora il coniuge “concorra con altri chiamati” e tale concorso può verificarsi non solo nell'ambito della successione testamentaria, ma anche in quella legittima
consiglio la lettura della sentenza