da riscotrib » 16/01/2015, 11:43
Sono dell'idea che gli accertamenti sono per loro natura atti recettizi, nascono esclusivamente quando arrivano nelle mani del destinatario e non quando sono solo in possesso dell'Ente accertatore;
esistono ed esplicano effetti giuridici solo se giungono a conoscenza del destinatario entro i termini di decadenza dell'azione accertatrice, quindi in questo caso l'atto doveva comunque essere a conoscenza del contribuente/destinatario entro e non oltre il 31.12.2014.
Pertanto a nulla valgono, a mio modesto avviso in questo specifico caso, le modalità dettate nelle disposizioni sul processo tributario 31 dicembre 1992 n. 546 art.16 comma 5 che mi permetto di riportare:
qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della
spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e'
ricevuto.
Qui si parla di effetti temporali applicabili esclusivamente all'invio di comunicazioni o notificazioni sul processo tributario (non di nascita di atto impositivo), fase eventualmente successiva all'accertamento ma comunque di natura completamente diversa.
Codialità.