da lucio guerra » 12/01/2015, 21:12
direi di attenersi alla legge
art. 33 del Codice degli appalti per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture , da parte di tutti i comuni non capoluogo di province attraverso modalità di aggregazione
- dal 1º gennaio 2015 acquisizione di beni e servizi
- dal 1º luglio 2015 affidamento lavori
I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A./MEPA o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
Dal 1° gennaio 2015, L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora, come detto precedentemente, l’Autorità nazionale anticorruzione) non rilascerà il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.
Una deroga è prevista per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti che possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (differentemente da quanto era stato previsto dal precedente decreto legge che inibiva questa possibilità).