starbuck ha scritto:Ciao,
art. 26, comma 3) DPR 633/72
La rettifica in diminuzione dell'IVA non può essere effettuata decorso un anno dall'effettuazione dell’operazione, qualora dipenda da sopravvenuto accordo tra le parti o nel caso di rettifica di inesattezze della fatturazione. Decorso un anno, il cedente che emette la nota credito indica che si tratta di un’operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell’articolo 26 comma 3 del DPR 633/72.
Le Note Credito emesse senza IVA se di importo superiore a 77,47 sono soggette a imposta di bollo di € 2,00.
Note Credito in regime "Split payment"
L’Agenzia delle Entrate, interpellata da una società -interpello 15.10.2024 nr. 210 - che non aveva ricevuto il pagamento di una fattura emessa nei confronti di un soggetto in regime di split payment, ha chiarito che è possibile emettere una nota di credito oltre il termine annuale previsto dalla normativa generale, a “condizione che il corrispettivo non sia stato pagato e che il cessionario non abbia anticipato l’esigibilità dell’Iva”. La ragione di questa deroga risiede nella peculiarità del regime di scissione dei pagamenti. In questo regime, l’esigibilità dell’Iva è strettamente collegata al momento del pagamento del corrispettivo (art. 3 D.M. 23.01.2015). Di conseguenza, in assenza di pagamento, l’Iva non diviene esigibile, anche se la fattura è stata regolarmente emessa.
Raffaele Granitto