Mobilità verso il basso: demansionamento
Il lavoratore può essere adibito anche a mansioni inferiori (demansionamento): il datore di lavoro, infatti, può assegnare il prestatore di lavoro a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale.
Tuttavia, l’assegnazione a mansioni inferiori deve essere giustificata da una modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore.
Ipotesi ulteriori di adibizione a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste anche dai contratti collettivi.
Dunque, l’articolo 2103 del codice civile distingue tre ipotesi di demansionamento: una mobilità verso il basso unilaterale, vincolata a specifiche ragioni organizzative ed entro i limiti del livello di inquadramento inferiore e della medesima categoria legale; una mobilità verso il basso per accordo collettivo (cd. patto di declassamento), che valorizza ampiamente il ruolo della contrattazione collettiva, il cui ambito di operatività è limitato soltanto dal vincolo del livello di inquadramento inferiore e della medesima categoria legale; una mobilità verso il basso consensuale, valida se l’accordo individuale è effettuato in sede protetta e in virtù della sussistenza di un interesse del lavoratore astrattamente prefissato dal legislatore.
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