da Paolo Gros » 03/02/2015, 11:24
La "pubblicazione" dell'atto amministrativo all'albo pretorio dell’ente costituisce una “operazione", che va compiuta dopo la conclusione della cosidetta “fase costitutiva”, nell'ambito della successiva “fase integrativa dell'efficacia".
Prima della pubblicazione l'atto è già perfetto ed è già conoscibile e formalizzato poiché la deliberazione, sia di Giunta che di Consiglio, viene "verbalizzata" in funzione di documentazione: prima della pubblicazione potrebbero essere i terzi a sollevare un problema, sia ai fini della conoscenza che ai fini della decorrenza del termine delle impugnazioni ma non certamente gli organi della medesima pubblica amministrazione che ben conoscono il contenuto dell'atto e che possono avere "traccia certa" del medesimo, per cui non possono rifiutarsi di darvi esecuzione, se l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000.
Pertanto:
- se l'atto segue il regime normale (quello di cui all'art. 134, comma 3 TUEL) è doveroso, e non solo legittimo, evitare di darvi esecuzione prima della pubblicazione;
- se l’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile esso, sebbene non pubblicato, va eseguito, né appare possibile trincerarsi dietro il dato della incertezza sul suo contenuto o della sua mancata formalizzazione.
Fonte:Conord.org