da ciclope » 07/12/2015, 13:51
Premesso che ogni complicazione inserita in una situazione già esasperata non può che creare irritazione per i soggetti interessati nell'ambito comunale, in questo caso si tratta solo di rispondere negativamente, citando la delibera della CdC, Sezione autonomie.
II segretario, se ritiene, intraprenderà una causa civile nei confronti del comune. Laddove il giudice ritenesse di riconoscere legittima l'erogazione dei diritti di segreteria negati, nessuna responsabilità sarà addebitabile al funzionario che ha negato la liquidazione, in quanto lo stesso applicava una interpretazione della predetta CdC.
La stessa CdC, sez. Campania se non sbaglio, ha formulato una delibera dicendo che, a fronte della deliberazione della Sezione Autonomie, l'unica strada percorribile per il riconoscimento dei diritti di segreteria è quella del ricorso al giudice del lavoro.