regioni e comuni non dovuti i costi di riproduzione copie

regioni e comuni non dovuti i costi di riproduzione copie

Messaggioda albino » 28/06/2015, 23:51

stante la previsione dell’art. 14, comma 2°, del regolamento n. 184/2006 di
esecuzione della l. 241/1990 come modificata ed integrata con la l.n.15/2005, il rilascio
delle copie non è più subordinato al pagamento dei diritti di ricerca, riproduzione, etc.-
Ecco il testo dell' art.14. comma 2. Alle regioni e agli enti locali non si applicano l'articolo 1,comma 2, l'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 8, in quanto non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all'accesso che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la potesta' di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e misure organizzative necessarie per garantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela.

Ecco il testo dell' art.. 7 dpr.184/2006 ( che non si applica alle Regioni e Comuni). - Accoglimento della richiesta e modalita' di accesso -
1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonche' di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facolta' di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.
3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
4. I documenti sui quali e' consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.
5. L'esame dei documenti e' effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalita', che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
6. In ogni caso, la copia dei documenti e' rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalita' determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.
Stante queste previsioni legislative i comuni , fermo restante il rispetto di tutte le procedure relativo all' accesso, non possono richiedere più il costo di riproduzione etc.-
Vi sono altre disposizioni contrarie?
albino
 
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Re: regioni e comuni non dovuti i costi di riproduzione copi

Messaggioda lucio guerra » 29/06/2015, 19:50

no
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Re: regioni e comuni non dovuti i costi di riproduzione copi

Messaggioda albino » 29/06/2015, 21:44

NO : ovvero non vi sono disposizioni contrarie a quelle da me indicate e quindi i Comuni non possono esigere costi di fotocopiatura atti detenuti dallo stesso?.
albino
 
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