da Paolo Gros » 11/06/2015, 11:47
L'art. 41, comma 1, del D.lgs. 267 del 18.08.2000, prescrive che nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II, titolo III, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura dell'art. 69.
La convalida consiste in un controllo che il Consiglio Comunale deve compiere d'ufficio per accertare se gli eletti sono in possesso dei requisiti di eleggibilità contemplati dal Titolo III, capo II del TUEL n. 267/2000 e dalle disposizioni di cui
al D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 e dal D.Lgs. 08.04.2013 , n. 39
Tale esame non può essere esteso alla regolarità o meno delle procedure di elezione, ma è limitato all'esame dei requisiti per ricoprire la carica.
Qualora il Consiglio riscontri che taluno degli eletti manchi dei requisiti richiesti dalla legge dovrà dichiararne la ineleggibilità e provvedere alla sua sostituzione. In tale ipotesi il Consiglio provvede alla surroga del Consigliere dichiarato ineleggibile con il primo dei non eletti della stessa lista (art. 45, com
ma 1, D.lgs. 267/2000).
Poiché le questioni di convalida investono un interesse pubblico e non già un interesse particolare e diretto dell'eletto (e ciò per il principio secondo cui la carica elettiva è affidata al cittadino per pubblica fiducia e non per il conseguimento di scopi personali) e non comportando apprezzamenti sulle qualità personali dello stesso, la seduta nella quale si delibera la convalida è
pubblica e lo stesso interessato viene ammesso alla discussione e alla votazione