Salve a tutti,
avrei bisogno di un vostro parere per l'interpretazione dell'art. 108 del CCNL del 17/2/2020.
Espongo il caso:
con decorrenza 01/09/2017 il segretario generale è stato collocato in quiescenza per vecchiaia.
Alla cessazione, ricopriva l’incarico di titolare di segreteria convenzionata (con decorrenza 1° giugno 2017, per la durata di un anno) con attribuzione dell’art. 45 comma 1 del CCNL 01/03/2001 “Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all’art.37, comma 1, da a) ad e) in godimento”.
Dovendo applicare l’articolo 108 del CCNL del 17/12/2020, “Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all’art. 106 ed all’art. 107, comma 1 hanno effetto integralmente, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza” “……si rileva che non è riportato il comma 2 e nello specifico il comma 3: “Per i segretari titolari di segreteria convenzionata, l’eventuale differenziale di retribuzione di posizione riconosciuto ai sensi del comma 2, assorbe e ricomprende quota parte della retribuzione aggiuntiva di cui all’art. 45 del CCNL del 16/5/2001, fino a concorrenza dei seguenti valori massimi:
- Euro 3.008,00, per i segretari di fascia A e B;
- Euro 1.964,00, per i segretari di fascia C.”
Si chiede se e come deve essere applicato al segretario in quiescenza il nuovo criterio di calcolo previsto dall’articolo 107 comma 3 CCNL 17/12/2020, in quanto titolare di segreteria convenzionata, articolo 45 comma 1 del CCNL del 16/05/2001, ai fini delle future scadenze del nuovo CCNL, per la riliquidazione del trattamento pensionistico.