da segcom » 26/10/2018, 14:14
In caso di convenzione di segreteria stipulata tra enti con popolazione inferiore a 3000 abitanti nel 2009, che prevede il rinnovo tacito annuale al 01 marzo , il segretario in servizio appartenente alla fascia B, confermato tacitamente dal 2009, dovrebbe rideterminare il trattamento tabellare corrispondente alla fascia C, a seguito della abrogazione del principio del divieto di reformatio in peius disposta con la finanziaria 2014, a decorrere dal 01.01.2014 o, essendo convenzione stipulata prima di tale data con rinnovo tacito, tale principio non si applica fino a quando la convenzione non sarà modificata dagli stessi enti.