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RIDUZIONE DEL FONDO PER PERSONALE IN ESUBERO?

MessaggioInviato: 22/03/2016, 14:17
da Samuele77
Il mio ente sta costituendo il fondo delle risorse decentrate 2016 e si trova nella seguente situazione.
Dato che la media del personale in servizio è costante tra il 2015 e il 2016, il fondo non va ridotto in applicazione dell'articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Tuttavia, nel corso del 2015 c'è stata una dichiarazione di eccedenza per esigenze funzionali (art. 33 D. lgs 165/2001) di una unità di personale, che contestualmente è stata pensionata.
Qualcuno sa dirmi se il fondo 2016 (parte stabile) va ridotto in proporzione alla cessazione del personale dichiarato eccedente?
L'articolo 6bis del d. lgs. 165/2001 parla di riduzione del fondo in caso di trasferimento di personale e di funzioni, ma in questo caso la funzione è rimasta nell'ente: semplicemente la svolgono i colleghi che sono rimasti.

Re: RIDUZIONE DEL FONDO PER PERSONALE IN ESUBERO?

MessaggioInviato: 28/03/2016, 21:37
da vgiannotti
Se la cessazione è avvenuta nel 2015 il personale va considerato ridotto dello 0,5 (semisomma) mentre le assunzioni assentibili nel 2016 sono pari al 25% della cessazione e quindi pari a 0.25. Esempio:
Personale al 01/01/2015 pari a 30
Personale al 31/12/2015 pari a 29
Semisomma 2015 pari a 29,5

Personale al 01/01/2016 pari a 29
Personale al 31/12/2016 pari a 29
Semisomma pari a 29 + 0,25 = 29,25

La riduzione del fondo sarà pari a 29,25/29,5= - 0,85%
Se il fondo 2015 fosse stato pari a 100 nel 2016 il fondo non potrà essere superiore a 99,15 (100 - 0,85)