da vgiannotti » 18/01/2016, 21:29
Secondo il mio modesto avviso non vanno inserite in quanto non convergono sul fondo. Tuttavia, come per il fondo dello straordiario "c.d. Fondone", vanno tenuti separati e controllati in merito alla loro invarianza. In questo caso non si riducono in modo proporzionale, poichè negli enti senza dirigenza la funzione può essere attribuita in due modi (rispettando l'invarianza della spesa):
1) Acquisendo professionalità esterne mediante l'art.110 comma 1 (se effettuata nell'anno vi è invarianza di spesa);
2) Accorpando le funzioni mediante razionalizzazione delle funzioni, con riduzione della spesa, ovvero con incremento delle posizioni organizzative (in caso di margine) a fronte della decadenza delle disposizioni, dal 01/012015, di cui all'art.9 comma 1 D.L.78/2010.
in caso di soppressione di PO, dovrebbero ritornare nel fondo le risorse variabili e lo straordinario precedentemente diminuite in occasione dell'istituzione delle posizioni organizzative.
Infine, nell'applicare la riduzione, rispetto alle precedenti disposizioni (vedi art.9 comma 2-bis d.l.78/10) il fondo deve tener conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, includendo anche se non assunto quello disposto dalla normativa (rectius 25% delle cessazioni dell'anno precedente). Per quanto riguarda,invece, l'assorbimento del personale eccedentario di area vasta, va creato un nuovo fondo delle risorse decentrate nel quale confluiscono le risorse fisse e variabili precedentemente pagate dalla Provincia.
L'anno 2016 per il calcolo del fondo si presenta particolarmente complicato.