decorrenza progressioni economiche

Inviato:
17/12/2015, 11:39
da ragioneriagu
E' corretto considerare la decorrenza delle progressioni orizzontali previste nel c.i.d. per l'anno 2015, firmato il 16.12.2015, a far data dal 01.01.2015?
Ed eventualmente anche le procedure (bando ,domande e graduatoria) devono concludersi entro il 2015?
Re: decorrenza progressioni economiche

Inviato:
17/12/2015, 12:37
da Claudio Bernini
La logica vuole che prima si è valutati poi, eventualmente, si ottiene la progressione. Ma attendiamo commenti più autorevoli.

Re: decorrenza progressioni economiche

Inviato:
17/12/2015, 12:42
da Claudio Bernini
Opss ... non avevo visto che già Ti aveva risposto Paolo (più autorevole di così ... !)

Re: decorrenza progressioni economiche

Inviato:
17/12/2015, 13:24
da Paolo Gros
ISTRUZIONI ARAN SULLE PROGRESSIONI
Le progressioni orizzontali non possono avere una decorrenza retroattiva rispetto a quella in cui ne viene decisa l'attivazione, e hanno diritto a concorrervi tutti i dipendenti in servizio, anche quelli assenti per lungo tempo. Inoltre, nel caso di passaggio in mobilità volontaria, gli oneri per le progressioni economiche in godimento vanno poste a carico del fondo per le risorse decentrate e non vi sono margini per il suo incremento.
Sono queste le indicazioni espresse dall'Aran pochi giorni fa in risposta al quesito di un ente locale. Il rilievo di tali indicazioni è fortemente accresciuto in questo periodo, cioè prima che le norme del Dlgs 150/2009 possano produrre concretamente i propri effetti, in cui nella gran parte del nostro paese vi è una forte richiesta sindacale di fare progressioni orizzontali su larga scala e spesso con decorrenza retroattiva. Il Dlgs 150, con una norma da considerarsi immediatamente applicabile, stabilisce che le progressioni orizzontali devono essere riservate a una «quota limitata» di dipendenti, vietando così in modo espresso la pratica largamente diffusa finora di consentire a tutti o quasi i dipendenti di fruirne contemporaneamente.
Le progressioni economiche non possono avere decorrenza retroattiva rispetto al periodo o all'anno in cui si determina la disponibilità di risorse finanziarie. Ciò non vuol dire, si badi bene, che se adesso si stanno contrattando le risorse del fondo del 2009 o del 2008 (il che capita assai frequentemente) si possa decidere di effettuarle con decorrenza dal 1° gennaio di tali anni. Come sottolinea in modo assai preciso l'Aran, la decorrenza deve essere collegata al momento in cui si decide l'attivazione dell'istituto.
Alla base di questa conclusione vanno poste due ragioni. La prima di carattere generale, per cui le decorrenze retroattive devono essere espressamente autorizzate. La seconda, che viene ricordata nel parere, è data dalla necessità che tutti i dipendenti sappiano, all'inizio del periodo, che saranno effettuate valutazioni finalizzate alle progressioni, in modo da poterne tener conto nei propri comportamenti concreti per cercare di raggiungere questo obiettivo. Viceversa, rischia di ingenerarsi la convinzione che le valutazioni costituiscano un mero adempimento o, per meglio dire, una sorta di sanatoria generalizzata.
Infatti, in questo caso, «oggetto della valutazione sarebbero comportamenti già tenuti dai lavoratori e quindi già conosciuti dal datore di lavoro pubblico: quindi, nel momento di una tale opzione, sarebbero già noti i destinatari del beneficio economico».
Con una seconda importante indicazione viene chiarito che tutti i dipendenti hanno diritto, sulla base dei principi del contratto nazionale del 31 marzo 1999, a essere valutati. Va ricordato che non possono essere destinatari di progressioni orizzontali, per esplicito divieto contrattuale, coloro che non hanno maturato almeno due anni di anzianità nella posizione economica. Ovviamente questi dipendenti avranno ridotte possibilità di ottenere valutazioni positive, per il minore periodo di servizio effettivamente prestato nell'anno oggetto di valutazione.
L'Aran ricorda infine che i costi delle progressioni orizzontali riconosciute dall'ente di provenienza devono essere sostenuti, in caso di mobilità volontaria, da parte dell'amministrazione che assume il lavoratore. Non vi sono infatti nei contratti nazionali clausole che consentono di porre questi oneri a carico del bilancio o che autorizzano l'incremento del fondo per far fronte a questi oneri aggiuntivi.
FONTE: IL SOLE 24 ORE
Re: decorrenza progressioni economiche

Inviato:
06/03/2017, 12:21
da annarm27
E' possibile approvare il Regolamento per le progressioni economiche orizzontali nel 2016, con decorrenza giuridica 2015 e decorrenza economica dal dicembre 2015, epoca della sottoscrizione del contratto decentrato. Secondo il chiarimento ARAN non dovrebbe essere possibile.
Grazie