part time in luogo del congedo parentale

part time in luogo del congedo parentale

Messaggioda MARK VIII » 19/11/2015, 12:38

(art. 8, comma 7 d.lgs. n. 81/2015)
7. Il lavoratore puo' chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purche' con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro e' tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

Caso concreto: una dipendente ha ancora tre mesi di congedo parentale residuo. Se scegliesse di chiedere il part time al 50% nei limiti del congedo ancora spettante, per quanto tempo ne avrebbe diritto? Per tre mesi ( allora il vantaggio sarebbe che percepisce il 20% in più di stipendio rispetto al congedo parentale ma lavorando 18 ore )? Oppure, in caso di part time al 50%, per sei mesi, in quanto se ha ancora tre mesi interi di congedo parentale sono pari a sei mesi al 50% ( e qui il vantaggio mi pare più consistente, se non altro in ragione della maggior durata )?
Grazie e cordiali saluti
MARK VIII
 
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Re: part time in luogo del congedo parentale

Messaggioda tyla » 20/11/2015, 16:18

La prima che hai detto, è così.

Inoltre, nella seconda ipotesi:
...tre mesi interi di congedo parentale... sarebbero retribuiti al 30%, quindi non ...sono pari a sei mesi al 50%.
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Re: part time in luogo del congedo parentale

Messaggioda MARK VIII » 23/11/2015, 9:49

Grazie Tyla, ma a me non interessa capire quanto pagare alla collega ( 30% ) ma per quanto tempo può esercitare questo diritto entro i limiti del congedo parentale rimanente. Per questo intendevo che, come durata, tre mesi interi a casa sono pari a 6 mesi a part time al 50% ( alla fine dei sei mesi, in entrambi i casi, le ore/giorni fruiti e/o le ore/giorni lavorati sono uguali ). Ma è corretta questa interpretazione?
Buona settimana.
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Re: part time in luogo del congedo parentale

Messaggioda tyla » 24/11/2015, 12:46

Provo a riformulare.
La lavoratrice (con rapp. lav. tempo pieno) che ha ancora tre mesi di congedo parentale residuo può chiedere, per una sola volta, la trasformazione del rapporto di lavoro a part time per un periodo che va da un giorno ad un max di tre mesi. Rimangono fruibili come congedo gli eventuali periodi non trasformati in p/t .
La riduzione oraria non può superare il 50%. In caso di part-time orizzontale al 50%, la presente disposizione fa il paio con il congedo parentale orario introdotto dal dlgs 80/2015, anche'esso pari a mezza giornata di riduzione.

Tenuto conto della formulazione di legge (congedo ancora spettante ai sensi del Capo V), il beneficio può essere di portata più ampia in caso di figlio portatore di handicap grave, nel qual caso il part-time può interessare un massimo di tre anni (congedo prolungato ex art. 33 TU 151/2001).

La riduzione oraria di cui al dlgs 81/2015 non può ovviamente essere esercitata nel caso in cui il rapporto sia già a part-time.
tyla
 
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