riposo agente P.L. part time

riposo agente P.L. part time

Messaggioda dubbio88 » 06/09/2015, 20:29

gent.mo Dott. gross,
un agente di P.L. part-time verticale (18 ore settimanali) che lavora da contratto martedì, giovedì e venerdì, una settimana per motivi di servizio da lui accettati, svolge servizio di Domenica anzichè di venerdì (lavorando sempre per 18 ore settimanali).
Volevo sapere se allo stesso spetta un giorno di riposo per aver svolto lavoro in giornata domenicale o solo la maggiorazione festiva?
Grazie
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Re: riposo agente P.L. part time

Messaggioda antonio satriano » 07/09/2015, 12:16

dubbio88 ha scritto:gent.mo Dott. gross,
un agente di P.L. part-time verticale (18 ore settimanali) che lavora da contratto martedì, giovedì e venerdì, una settimana per motivi di servizio da lui accettati, svolge servizio di Domenica anzichè di venerdì (lavorando sempre per 18 ore settimanali).
Volevo sapere se allo stesso spetta un giorno di riposo per aver svolto lavoro in giornata domenicale o solo la maggiorazione festiva?
Grazie

riposo per prestazione in giorno festivo
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Re: riposo agente P.L. part time

Messaggioda gsalurso » 07/09/2015, 13:54

Secondo me si tratta di un semplice mutamento dell’orario di lavoro settimanale, non trattandosi di una festività, quella settimana il lavoratore ha riposato il venerdì invece della domenica, svolgendo l’orario di lavoro articolato in 3 giorni su 7. Il dipendente invece di lavorare martedì, giovedì e venerdì, ha lavorato martedì, giovedì e domenica.
Non vedo quale norma prescriva l’obbligo di concedere un giorno di riposo compensativo. Spetta invece sicuramente la maggiorazione oraria per lavoro festivo.

La materia é disciplinata dal DLgs 8/4/2003 n.66, modificato dal DLgs 19/7/2004 n.213, in attuazione alle direttive europee 1993/104 e 2000/34 Ce, in tema di organizzazione dell'orario di lavoro:
“DLgs 8/4/2003 n.66 Art. 9
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7 il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni….
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni … “

Nè può essere invocato l’art.14 del CCNL 05/10/2001 che disciplina il caso in cui il dipendente non usufruisce del giorno di riposo settimanale. In questo caso, ripeto, il dipendente ha riposato il venerdì invece della domenica.
“CCNL 05/10/2001 art.14.
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo”.
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." ;)
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Re: riposo agente P.L. part time

Messaggioda antonio satriano » 07/09/2015, 15:42

gsalurso ha scritto:Secondo me si tratta di un semplice mutamento dell’orario di lavoro settimanale, non trattandosi di una festività, quella settimana il lavoratore ha riposato il venerdì invece della domenica, svolgendo l’orario di lavoro articolato in 3 giorni su 7. Il dipendente invece di lavorare martedì, giovedì e venerdì, ha lavorato martedì, giovedì e domenica.
Non vedo quale norma prescriva l’obbligo di concedere un giorno di riposo compensativo. Spetta invece sicuramente la maggiorazione oraria per lavoro festivo.

La materia é disciplinata dal DLgs 8/4/2003 n.66, modificato dal DLgs 19/7/2004 n.213, in attuazione alle direttive europee 1993/104 e 2000/34 Ce, in tema di organizzazione dell'orario di lavoro:
“DLgs 8/4/2003 n.66 Art. 9
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7 il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni….
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni … “

Nè può essere invocato l’art.14 del CCNL 05/10/2001 che disciplina il caso in cui il dipendente non usufruisce del giorno di riposo settimanale. In questo caso, ripeto, il dipendente ha riposato il venerdì invece della domenica.
“CCNL 05/10/2001 art.14.
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo”.

dissento ed a supporto
"Sulla base delle previsioni dell’art.20, comma 1 del CCNL del 14.2.2001, della dichiarazione congiunta n.6 allegata al medesimo CCNL e della dichiarazione congiunta n.2 allegata al CCNL del 14.3.2001, al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari all’80% della retribuzione oraria di cui all’art.29, comma 2, lett.a) del medesimo CCNL del 14.2.2001, applicando il divisore di cui al comma 3, del medesimo art.29.

Il lavoratore, in questa particolare ipotesi, ha diritto anche al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

Pertanto, ove il lavoratore svolga la propria prestazione nella giornata della domenica o comunque nel giorno del riposo settimanale, avrà diritto a percepire il trattamento economico di cui si è detto commisurato alla prestazione lavorativa effettivamente resa.

Anche il riposo compensativo avrà una durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa.

Nel caso in cui il dipendente, invece, sia chiamato a rendere la prestazione in giorno feriale non lavorativo (per effetto dell’articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni settimanali), troverà applicazione la previsione del comma 3 del medesimo art. 20 del CCNL del 14.2.2001.

Al dipendente, in questo caso, compete un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione resa oppure la corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo per le ore lavorative prestate, sempre che sia stato interamente prestato l’orario contrattuale settimanale.

La scelta tra il pagamento del compenso o la fruizione, in via alternativa, del riposo compensativo spetta al dipendente.
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Re: riposo agente P.L. part time

Messaggioda gsalurso » 08/09/2015, 14:18

Se avesse lavorato martedì, giovedì, venerdì e anche domenica avresti ragione tu. Ma invece il dipendente, nella settimana (da lunedì a domenica) ha regolarmente lavorato 3 giorni su 7, come da orario previsto nel contratto individuale di lavoro, ed ha pertanto usufruito del riposo settimanale che "di regola coincide con la domenica", ma "può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica".

In questo caso, però, il dipendente ha usufruito del riposo settimanale. Il problema è tutto lì, perchè in questo caso si è trattato soltanto di una modifica dell'orario di lavoro settimanale.

Il caso previsto dall'art.14 del CCNL 5/10/2001 è diverso; si applica ad esempio al personale dell'Ufficio elettorale che nella settimana delle elezioni lavora dal lunedì alla domenica (7 gg. su 7).

P.S. A scanso di equivoci, l'art. 20 del CCNL 14/2/2001 da te citato si riferisce al personale degli Enti pubblici non economici. Per gli EE.LL. (art.14 del CCNL 5/10/2001) la maggiorazione è del 50% non dell'80%
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