In caso di assenza per malattia non retribuita il dipendente non potrà neppure percepire gli assegni per il nucleo familiare.
Infatti la disciplina dell'art.7, comma 1, del Decreto legislativo luogotenenziale n.722/1945 relativamente all'indennità di carovita ed alle quote di aggiunta di famiglia da esso previste e disciplinate, stabilisce la sospensione o la riduzione del trattamento di famiglia nella stessa proporzione dello stipendio in occasione di tutte quelle circostanze che danno luogo alla sospensione o alla riduzione dello stipendio stesso.
Fonte : Almacentroservizi
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http://www.aranagenzia.it/index.php/ori ... pplicativi