da elascala » 21/08/2015, 9:59
Io sono d'accordo che le mobilità di personale soprannumerario potrà essere effettuata solamente a fronte di spazi assunzionali creatisi negli anni 2015/2016 perchè sono considerati ingressi non più finanziariamente neutri.
La stessa circolare 1/2015 ha un passaggio chiaro in tal senso:
" .... Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità.
Le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse.
Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta."
Ma le mobilità in entrata di personale provinciale non soprannumerario non capisco perchè non è neutra. D'altronde si tratta sempre di personale non eccedentario ... appartenente ad enti soggetti al patto ...
La stessa delibera 85 della Corte dei conti Lombardia ha dei passaggi fondamentali che fanno capire come il comma 424 non si applichi alle mobilità in uscita (che non sono cessazioni) e non si applichi alle mobilità in entrata (che sono finanziariamente neutre, se non occupano spazi assunzionali.)
"Per completezza va anche ricordato anche come l’art. 14, comma 7, del d.l. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, ha precisato che “le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”. La norma inserisce un altro tassello teso alla valorizzazione della neutralità finanziaria, precludendo, all’ente cedente, il conteggio delle cessazioni (cessioni) per mobilità quale “risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”….
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Ne deriva, dunque, che la riserva in favore dei dipendenti sovrannumerari delle province può operare solo rispetto alle assunzioni e non alle mobilità, quando possano essere considerate finanziariamente neutre."
Il personale delle provincie non eccedentario non differisce in alcun modo da personale di altri enti locali ....
In ultimo, simulo la situazione che si verrebbe a verificare qualora la piattaforma DFP venisse implementata:
Il nostro Ente non segnalerebbe la mobilità in uscita perchè non rileva tra le cessazioni;
La provincia non segnalerebbe la persona da trasferire in mobilità perchè, appunto, non eccedentaria, "titolare di un posto di lavoro effettivo" e dunque non coinvolta nei processi di ricollocamento;
Queste due situazioni proverebbero quanto non sarebbero rilevanti gli scambi di personale, ai fini del ricollocamento dei soprannumerari.
La ringrazio per il tempo e l'aiuto che mi sta concedendo.
Emanuele