da vgiannotti » 05/08/2015, 22:13
Ecco qui di seguito il commento del servizio studi del Senato:
L'emendamento fa ad ogni modo salve - rispetto al divieto per gli enti locali di reclutare sotto pena di nullità personale con funzioni di polizia locale - le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge ("anche se anteriormente alla relativa legge di conversione") per lo svolgimento di polizia locale, per esigenze di carattere strettamente stagionale. Questo, a condizione si tratti di assunzioni per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.
Risulta evidente come a partire dal d.l.78/2015 sono fatte salve le assunzioni disposte per l'assunzione di personale stagionale a t.d. per periodi non superiori a 5 mesi, precedentemente soggette a nullità.
In sintesi, sia prima del periodo di conversione in legge (dalla data del d.l.) sia dopo la sua conversione in legge possono essere fatte assunzioni a t.d. di personale di polizia locale. In caso di assunzioni disposte prima del d.l. le eventuali assunzioni non erano impedite in quanto solo in sede di d.l.78/15 era prevista eventuale nullità delle assunzioni, mentre la sezione delle autonomie aveva ammesso, in quanto non toccate dalla norma, le assunzioni a tempo determinato soggette ai limiti di cui all'art.9 comma 28 dl. 78/2010.