da ibrisam » 09/07/2015, 12:59
Certamente , mi riferivo agli enti con dirigenza.............
T.U. Art: 50 comma 10
Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.
1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999106.
Art. 109 (1)
Conferimento di funzioni dirigenziali.
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
TAR Campania, Napoli, sez. V, sentenza 8 luglio 2004, n. 9988
Il TAR Campania48 ha dichiarato “legittimo il decreto con cui il Sindaco conferisce l’incarico dirigenziale di coordinatore del Servizio Avvocatura Municipale ad un dipendente della stessa struttura, senza l’osservanza del criterio di valutazione comparativa dell’anzianità professionale acquisita dai vari dipendenti avvocati della struttura medesima atteso che, da un lato, il potere del Sindaco di conferire gli incarichi dirigenziali è da considerarsi ampiamente discrezionale, tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto che è alla base dell’incarico medesimo e, dall’altro, che la professionalità acquisita può costituire al più, uno degli elementi di valutazione ai fini dell’affidamento dell’incarico ma non può considerarsi criterio primario per l’individuazione del dipendente”
Concludendo il Sindaco non ha potere discrezionale e personalmente ritengo che nessun soggetto nello scacchiere giuridico abbia tale potestà se non assistita almeno da una motivazione.
Grazie per lo stimolo alla ricerca e conoscenza.