Posizioni organizzative esclusione.

Posizioni organizzative esclusione.

Messaggioda ibrisam » 01/07/2015, 11:42

Ho 38 anni di servizio presso un grande comune siciliano, inquadrato nella categoria D3 giuridica D/4 economica ed ho 58 anni. Da quando sono state istituite le "posizioni organizzative" le mie domande (circa 10) non sono mai state accolte.
Ho acquisito esperienze in diverse aree dell'amministrazione: tributi; decentramento; sociale; sono laureato in Scienze Politiche più master di due anni relativo a discipline degli enti locali, 5 pubblicazioni in diversi temi , 4 in riviste specialistiche e vari corsi frequentati sia privatamente che organizzati dall'ente.
Nel caso il titolare di P.O. sia di profilo inferiore (D1) chi ha la responsabilità generale del servizio ( personale, custodia locali, segnalazione di ipotesi di reati etc...)

Secondo voi, a prescindere dalla tutela di questi interessi legittimi che potrei scegliere di adottare, posso segnalare la circostanza all' autorità anti corruzione e trasparenza diretta dal segretario generale dell'ente di cui parlo?
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Re: Posizioni organizzative esclusione.

Messaggioda costanza » 01/07/2015, 12:53

anche io sono nella tua stessa posizione: D5 laureata, tantissime domande, sempre esclusa: il mio Ente inoltre non ha mai approvato un Regolamento che disciplini il conferimento degli incarichi lasciando il pieno potere al Sindaco.
I colleghi incaricati inoltre hanno titoli culturali e qualifiche in feriori alla mia.
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Re: Posizioni organizzative esclusione.

Messaggioda ibrisam » 01/07/2015, 13:05

..anche tu in Sicilia.
C' é la procedura M.A.V.P.O. per la pesatura economica degli incarichi ma stranamente prevede il colloquio valutativo.
Attenzione dove c'è la dirigenza non è il Sindaco a conferire l'incarico.
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Re: Posizioni organizzative esclusione.

Messaggioda costanza » 01/07/2015, 13:11

Da noi non c'è la dirigenza, ma non c'è nemmeno un Regolamento ad hoc.
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Re: Posizioni organizzative esclusione.

Messaggioda ibrisam » 01/07/2015, 13:35

art. 11 e seguenti C.C.N.L. del 31-3-1999

comma 1 "...a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato.
Probabilmente nel tuo caso non c' è spazio....io incomincerei, se si tratta di un piccolo comune, dalla riorganizzazione dell' Ente (occorre convincere il Sindaco) e probabilmente si può creare la P.O. che manca per te.
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Re: Posizioni organizzative esclusione.

Messaggioda costanza » 09/07/2015, 9:13

no , nel mio comune ce ne sono ben 10 di P.O. solo che sono attribuite dal Sindaco con semplice lettera di incarico, senza fare prima una selezione tra tutti i dipendenti di categoria D: tra l'altro io sono una D5 e gli altri colleghi D1: la scelta ,sostiene il segretario, è discrezionale da parte del Sindaco ( evidentemente io non gli sono simpatica!?)....
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Re: Posizioni organizzative esclusione.

Messaggioda Paolo Gros » 09/07/2015, 10:11

e' cosi'....è discrezionale da parte del Sindaco
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Re: Posizioni organizzative esclusione.

Messaggioda ibrisam » 09/07/2015, 11:44

Paolo Gros ha scritto:e' cosi'....è discrezionale da parte del Sindaco

Non condivido:
art. 9 CCNL del 31-3-1999 " Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti ......................................previa determinazione di criteri generali ................con atto scritto e motivato.

e continuando nel comma 2 ".................Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto.........requisiti culturali.............esperienza professionale..................."

O mi sfugge qualche riferimento normativo recente?
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Re: Posizioni organizzative esclusione.

Messaggioda Paolo Gros » 09/07/2015, 11:48

pur rispettando la tua opinione reitero il concetto a che la scelta delle po sia esclusivamente fiduciaria del sindaco trattandosi di espressa delega in assenza di figure dirigenziali.

che poi ...art. 9 CCNL del 31-3-1999 " Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti .. non ci azzecca nulla con le po assegnate con decreto sindacale in enti privi di dirigenza decadendo di conseguenza anche il comma 2 poiche' non applicabile a tali enti e tali situazioni
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Re: Posizioni organizzative esclusione.

Messaggioda ibrisam » 09/07/2015, 12:59

Certamente , mi riferivo agli enti con dirigenza.............

T.U. Art: 50 comma 10
Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999106.

Art. 109 (1)
Conferimento di funzioni dirigenziali.
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.


TAR Campania, Napoli, sez. V, sentenza 8 luglio 2004, n. 9988
Il TAR Campania48 ha dichiarato “legittimo il decreto con cui il Sindaco conferisce l’incarico dirigenziale di coordinatore del Servizio Avvocatura Municipale ad un dipendente della stessa struttura, senza l’osservanza del criterio di valutazione comparativa dell’anzianità professionale acquisita dai vari dipendenti avvocati della struttura medesima atteso che, da un lato, il potere del Sindaco di conferire gli incarichi dirigenziali è da considerarsi ampiamente discrezionale, tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto che è alla base dell’incarico medesimo e, dall’altro, che la professionalità acquisita può costituire al più, uno degli elementi di valutazione ai fini dell’affidamento dell’incarico ma non può considerarsi criterio primario per l’individuazione del dipendente”

Concludendo il Sindaco non ha potere discrezionale e personalmente ritengo che nessun soggetto nello scacchiere giuridico abbia tale potestà se non assistita almeno da una motivazione.
Grazie per lo stimolo alla ricerca e conoscenza.
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