Paolo Gros ha scritto:in merito alle novità in materia di assenze dal lavoro nel pubblico Impiego
dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 80/2015 ("Misure per la conciliazione delle
esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e
9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”).
Modifiche/integrazioni al D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità)
personalmente ritengo che i per i congedi parentali fruibili oltre l'8 anno
di vita del bambino che ora arrivano a 12 anni, la fruizione può essere sia a
giorni/sia ad ore sia la contrattazione anche aziendale a normare dette
modalità di fruizione comunque da subito attivabili non avendo riflessi
economici per eccesso ma per difetto ;
Mentre per il congedo parentale indennizzato al 30% dello stipendio sino al
sesto (anzichè terzo) anno di vita del bambino ritengo che l'attivazione,
avendo un chiaro riflesso economico per eccesso, debba essere norma recepirta
dal CCNL poiche' in difetto si incorrerebbe in danno erariale.
A supporto di quanto esposto ricordo che e' per i soli pubblici dipendenti il
100% al primo mese di d facoltativa ed e' proprio norma di maggior favore a
segurti di specifico CCNL:
Scusa Paolo, quindi per i lavoratori che hanno figli di età superiore a 3 anni, se chiedono il congedo nel 2015 dobbiamo continuare con la vecchia normativa finchè non esce il nuovo contratto?
Un altra cosa i nuovi scaglioni di età si applicano anche ai dipendenti che prima dell'entrata in vigore delle modifiche, non avevamo più alcun diritto (es. figli nati nel 2006)?
Grazie, buon lavoro