ASSEGNI FAMILIARI E DETRAZIONI PER FIGLIO DEL CONIUGE...

ASSEGNI FAMILIARI E DETRAZIONI PER FIGLIO DEL CONIUGE...

Messaggioda COMUCASTE » 29/06/2015, 12:36

Salve,
come si configura, ai fini della corresponsione dell'assegno familiare e ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia, il figlio nato da una precedente relazione del coniuge del dipendente richiedente?
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Re: ASSEGNI FAMILIARI E DETRAZIONI PER FIGLIO DEL CONIUGE...

Messaggioda COMUCASTE » 06/07/2015, 14:04

... nessuno ha un caso simile?
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Re: ASSEGNI FAMILIARI E DETRAZIONI PER FIGLIO DEL CONIUGE...

Messaggioda antonio satriano » 06/07/2015, 17:12

COMUCASTE ha scritto:... nessuno ha un caso simile?

le agevolazioni per i figli a carico si applicano e riguardano i figli naturali riconosciuti, adottati e affidati, anche non conviventi o residenti all'estero. Per quelli nati da altro genitore, ovviamente segue lo stesso iter l'AF.
. Ti riporto un interessante pareere:
" Massimiliano Casto, autore di questo articolo, è Tributarista e Consulente del Lavoro. Chi avesse interrogativi particolari o volesse sottoporre domande su questioni riguardanti la fiscalità può scrivere a redazione@tempi.it, specificando nell’oggetto: “Fisco semplice”.

Quesito
Vorrei sapere se una coppia con 2 figli non sposati e non conviventi con la residenza in 2 città diverse, è possibile mettere in detrazione nel 730 al 50% i figli, anche se nel CUD del papà erano al 100%, in modo da recuperare un po’ di detrazioni anche per la mamma (i figli sono residenti con il papà). Grazie.
Gabriella

Risposta
Gentile lettrice, ai genitori contribuenti ai fini Irpef, spettano delle detrazioni fiscali legate ai familiari a carico, soprattutto riguardanti i propri figli a carico (la condizione di familiare a carico è legata al mancato possesso di un reddito superiore a 2.840,52 euro). La detrazione per i figli a carico spetta al 50% a ciascun genitore nel caso in cui entrambi abbiano un reddito, oppure l’intera percentuale di detrazione spetta al genitore con il maggior reddito (previo accordo fra le parti). Non è più consentita la ripartizione libera tra i genitori in base alla convenienza economica. Per i genitori legalmente ed effettivamente separati, in caso di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario. Inoltre per il coniuge e per i figli spettano anche se questi risiedono all’estero; per altri famigliari non spettano se non risiedono con il dichiarante. L’importo delle detrazioni va rapportato ai mesi dell’anno per i quali i familiari sono a carico in caso di matrimonio, separazione, nascita e morte. L’occasione è opportuna per chiarire proprio il calcolo delle detrazioni in caso di separazione legale, disposta dal Giudice. L’art. 12 del TUIR, in materia di ripartizione delle detrazioni per figli a carico in caso di separazione, prevede:

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito (incapienza), la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.
Sulla base di questa normativa fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha previsto una serie di regole per la ripartizione della detrazione tra i genitori effettivamente e legalmente separati, soprattutto riguardo al caso dell’incapienza e degli accordi tra le parti per la fruizione della detrazione.



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Re: ASSEGNI FAMILIARI E DETRAZIONI PER FIGLIO DEL CONIUGE...

Messaggioda gsalurso » 06/07/2015, 17:28

Dovresti fornire più informazioni:
1) sembra di capire (... da precedente relazione) che i genitori non erano sposati.
2) il figlio è riconosciuto da entrambi i genitori o solo dal coniuge con figlio naturale?
3) il coniuge è lavoratore dipendente o autonomo, ha diritto autonomo all'ANF?
4) l'altro genitore è lavoratore dipendente o autonomo, ha diritto a percepire l'ANF ?
5) il figlio è affidato al solo coniuge del dipendente?

Per quanto riguarda le detrazioni fiscali, non ho trovato nulla che prevede che può usufruirne il coniuge dell'altro genitore. Pertanto dovrebbero (il condizionale è d'obbligo in materia fiscale) spettare ai genitori naturali, in caso di affidamento congiunto 50% ciascuno o 100%, previo accordo in caso di incapienza totale o parziale, al genitore col reddito più alto.

L. 54/2006, disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento congiunto dei figli, art.4 “Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”.

Per quanto riguarda l'ANF:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=6497&bVota=false

Ai fini dell'A.N.F. si considerano facenti parte del nucleo familiare: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli se di età inferiore a 18 anni oppure maggiorenni ma inabili, fratelli, sorelle e nipoti orfani sempre se minorenni o maggiorenni inabili.
Equiparati ai figli: adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dai competenti organi a norma di legge;

circolare INPS 19/3/2008, n. 36, riconosce il diritto all'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, ma conviventi con uno solo dei genitori, che non sia titolare di un autonomo diritto alla prestazione.
Il genitore naturale, non convivente con la prole, che sia lavoratore dipendente ha titolo a presentare al proprio datore di lavoro la richiesta di assegno utilizzando il modello di domanda in uso, senza indicare, tuttavia, i propri redditi nel quadro relativo ai dati reddituali. Deve, invece, allegare alla domanda la dichiarazione reddituale resa dal genitore naturale convivente con i figli, redatta sul neo istituto modello ANF/FN, reperibile nella banca dati della modulistica on-line del sito http://www.inps.it.
In particolare, devono essere dichiarati i redditi del genitore convivente e quelli, eventuali, dei figli del lavoratore richiedente che convivono con l`altro genitore.
Inoltre, nel modulo devono essere indicate le modalità di pagamento desiderate (bonifico o accredito).
Il datore di lavoro, al quale il lavoratore presenta la domanda, erogherà la prestazione direttamente al genitore naturale convivente con i figli, osservando le modalità di pagamento dello stesso indicate nel mod. ANF/FN.

per concludere,
N.B. gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie; cosa diranno le altre? :D
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." ;)
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Re: ASSEGNI FAMILIARI E DETRAZIONI PER FIGLIO DEL CONIUGE...

Messaggioda COMUCASTE » 08/07/2015, 9:15

Grazie!!!
Dettaglio meglio la situazione, che è piuttosto intricata, rispondendo alle domande che mi sono state fatte:
1) sembra di capire (... da precedente relazione) che i genitori non erano sposati.
2) il figlio è riconosciuto da entrambi i genitori o solo dal coniuge con figlio naturale?
5) il figlio è affidato al solo coniuge del dipendente?

I genitori - stranieri - erano sposati (all'estero), il padre naturale del bambino risiede tutt'ora all'estero ed ha regolarmente riconosciuto il bambino. I genitori sono, logicamente, separati. Il bambino è affidato alla madre, risposatasi con nostro dipendente.

3) il coniuge è lavoratore dipendente o autonomo, ha diritto autonomo all'ANF?

Il coniuge non lavora e non ha alcuna fonte di reddito proprio.

4) l'altro genitore è lavoratore dipendente o autonomo, ha diritto a percepire l'ANF ?

Il padre naturale del bambino risiede all'estero e non ho notizie particolari in merito (e ho anche difficoltà nel reperirle!).


Data la complessità della questione mi sentirei, in via cautelativa, di riconoscere le detrazioni per il solo coniuge a carico e l'assegno nucleo familiare calcolato con due componenti - solo i coniugi, bambino escluso, applicando la tabella 21A (nuclei senza figli in cui non siano presenti componenti inabili).

Che ne pensate?
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Re: ASSEGNI FAMILIARI E DETRAZIONI PER FIGLIO DEL CONIUGE...

Messaggioda giacco71 » 08/07/2015, 11:19

per la detrazione del figlio è al 100 alla madre che è affidataria e su questo non ci sono dubbi. Per l'assegno leggendo sull'Inps la composizione del nucleo sembra che si possa inserire anche il figlio perchè non ci sono controindicazioni (per gli assegni corrisposti dall'inps si dovrebbe fare un richiesta di autorizzazione)
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