RAL_1433_Orientamenti Applicativi - ARAN
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/4759-ral1529orientamenti-applicativi?mod_search_orapphide=yes RAL939_Orientamenti Applicativi - Aran
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/2900-ral939orientamenti-applicativi?mod_search_orapphide=yesIN SINTESI:
La legge n.104/1992 si limita ad attribuire al dipendente il diritto a tre giornate mensili di permesso. Nulla dice in ordine all'orario di lavoro di tale giornata.
Il limite delle 18 ore mensili (art. 19 CCNL 1995) si riferisce solo al caso dei permessi orari.
Nel caso in cui il dipendente intenda fruire nello stesso mese sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, per ogni giornata intera si devono detrarre 6 ore indipendentemente dalla durata oraria effettiva.
Quindi un residuo di almeno 6 ore può comportare la fruizione di un intero giorno di permesso (che potrà essere fruito, però, anche in una giornata di 9 ore).