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PIGNORAMENTO CREDITI PRESSO TERZI - LIMITI

MessaggioInviato: 14/06/2015, 21:09
da luciano rusciano
Buonasera, abbiamo ricevuto un ppt relativo a un nostro dipendente che già subisce una trattenuta per una cessione volontaria. Il suo stipendio netto è di 1.300 euro, la cessione di 220. L'importo del ppt è di circa 2.200.
Ho ragionato così:

1300 : 2 = 650 (il 50% dello stipendio netto) - questo dovrebbe essere il limite massimo invalicabile

650 - 220 (cessione già in essere) = 430 (questa dovrebbe essere la quota ancora disponibile a esser trattenuta)

Mi pare che per un credito di circa 2200 (come nel caso in esame) si possa procedere a trattenere una quota mensile di 1/7 , per cui : 1300 (stip netto) : 7 = 185 circa

Quindi l'ente trattiene al dipendente 185 euro (perché sommate alla sua cessione sono comunque inferiori al 50% dello stipendio netto) ogni mese che provvederà a riversare al concessionario fino al raggiungimento della somma di 2.200. E' corretto o sbaglio qualcosa ? Qualcuno mi faceva notare che son cambiate le norme in materia :shock:

Re: PIGNORAMENTO CREDITI PRESSO TERZI - LIMITI

MessaggioInviato: 15/06/2015, 8:13
da Paolo Gros
mi pare corretto

Re: PIGNORAMENTO CREDITI PRESSO TERZI - LIMITI

MessaggioInviato: 15/06/2015, 19:32
da gsalurso
l'art. 3, comma 5, DL 16/2012 conv.in legge n. 44/2012, ha aggiunto, al D.p.r. n. 602/1973 l’art. 72-ter, in materia di pignoramento presso terzi disposto dall’agente della riscossione, quindi, in pratica, "pignoramenti Equitalia":
“Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sono apportate le seguenti modificazioni: ...
b) dopo l'articolo 72-bis, e' inserito il seguente: «Art. 72-ter.- (Limiti di pignorabilita').
- 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro»;

N.B.: tali percentuali non sono applicabili a tutte le situazioni debitorie, ma solo per debiti di natura esattoriale; in tutti gli altri casi la percentuale pignorabile è quella di un quinto.

l’articolo 68, del DPR n. 180/1950, ricorrendo una ipotesi di cumulo di cessione volontaria e successivo pignoramento, prevede che ove preesista una cessione, la retribuzione resta pignorabile per la differenza tra la metà dello stipendio valutato al netto delle ritenute e la quota ceduta.